“…legato al Male è chiunque abbia visto e non abbia agito,
chiunque abbia distolto lo sguardo, perchè non voleva vedere,
sebbene avesse potuto farlo,
ma colpevoli sono stati anche tutti coloro che
non avevano occhi capaci di vedere”.
Erich
Neumann
Sommario:
1. Premessa; 2. Eppure… c’è un giudice a Roma; 3. La Corte Internazionale di
Giustizia; 4. Sembra finita… e invece; 5. Corte Costituzionale, sentenza n. 238
del 2014; 6. Questo è il diritto… questi sono giuristi.
1. Premessa.
Spesso,
quando si leggono atti o sentenze, si è presi da un senso di smarrimento. Si
possono leggere, infatti, pagine e pagine in cui sono citate leggi, articoli e
commi senza intravedere tra le righe un solo cenno al “bene” che si vuole
tutelare.
Lo
diciamo subito: tutto ciò non ha nulla a che fare con il diritto, il cui scopo
è, sin dai tempi di Giustiniano, quello di tener conto degli uomini e
proteggerli[1].
Questa
“perdita di senso” ha portato, infatti, molti giuristi a ritirarsi da una
professione (avvocato o magistrato) in cui non si riconoscono più, sovrastati,
schiacciati, annientati da un diritto moderno che “Con la svalutazione di tutti gli antichi valori - teologici o
naturalistici o razionalistici - si è
consegnato, per intero, alla volontà degli uomini, che è volontà di potenza,
che è volontà di profitto…in cui le norme sono
‘prodotte’: al pari di ogni merce, offerte ai consumatori, usate, logorate, sostituite. E, affinché la
produzione sia ‘razionale’… il diritto adotta i modi della procedura. Le
procedure, appunto, del produrre e applicare diritto: canali, pronti ad
accogliere qualsiasi contenuto e perciò indifferenti verso ogni contenuto… perché
la volontà di profitto è indifferente rispetto ai contenuti… Il giurista
avverte che le singole norme sono e potevano non essere; che, uscite dal nulla,
possono ritornare nel nulla…Ed ecco, quindi, che, perso il proprio scopo, si
aggrappa alla procedura perché l’’indifferenza contenutistica sospinge verso il
culto
della forma…”[2].
Il
risultato è che, oggi, nei Tribunali, si applica la legge, ma pochi
ricordano cosa sia il diritto ed i suoi principi fondamentali, mentre la
giustizia pare non avere più casa.
Ma
questa “deriva” del diritto ha portato ad una conseguenza ancor più grave per
la società, ha formato una generazione di giuristi con troppi idiot savants, preparatissimi sui vari
istituti, ma ignari dei principi fondamentali del diritto. Una
situazione così grave e diffusa da far dire al prof. Antonio Cassese, che:
“perché le istituzioni più importanti per
la tutela dei diritti umani a livello internazionale possano funzionare
efficacemente ci dovrà aspettare una nuova generazione di procuratori e giudici”[3].
2. Eppure… c’è un giudice a Roma.
La
vicenda che vi voglio segnalare, e che rappresenta una bellissima pagina
di diritto, prende le mosse da un’azione giudiziaria promossa da un italiano,
Luigi Ferrini, catturato da truppe tedesche, nel 1944, in provincia di Arezzo,
deportato in Germania e costretto ai lavori forzati sino al 20 aprile 1945,
giorno della sua liberazione.
Il 23 settembre 1998 Luigi Ferrini si
rivolge al tribunale di Arezzo chiedendo che la
Germania venga condannata a risarcirgli i danni morali e materiali subiti nel
corso della prigionia, a causa dei trattamenti disumani cui era stato
sottoposto.
Il Tribunale afferma il suo difetto di giurisdizione, in
applicazione della norma internazionale che garantisce agli Stati stranieri
l’immunità[4].
La Corte di appello di Firenze conferma la decisione del Tribunale, e Ferrini
propone, quindi, ricorso per Cassazione.
La Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n.
5044 del 2004, che nega alla Repubblica
Federale di Germania l’immunità dalla giurisdizione del giudice italiano, scrive
una bellissima pagina di diritto: “i crimini internazionali
«minacciano l’umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza
internazionale»… Si tratta, infatti, di delitti che si concretano nella violazione,
particolarmente grave per intensità o sistematicità… dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata
a norme inderogabili che si collocano al vertice dell’ordinamento internazionale,
prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che
consuetudinario …e, quindi, anche su quelle in tema di immunità… Non
vale opporre che tale deroga al principio dell’immunità non è espressamente
prevista da alcuna norma…Il rispetto dei diritti inviolabili della persona
umana ha invero assunto, ormai, il
valore di principio fondamentale dell’ordinamento internazionale … E
l’emersione di tale principio non può non riflettersi sulla portata degli altri
principi ai quali tale ordinamento è tradizionalmente ispirato e, in
particolare, di quello sulla “sovrana uguaglianza” degli Stati, cui si
ricollega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile
straniera…. Le norme giuridiche non
vanno infatti interpretate le une separatamente dalle altre, poiché si
completano e si integrano a vicenda, condizionandosi reciprocamente nella loro
applicazione…”.
A seguito di questa sentenza, altri procedimenti vengono
aperti in diversi tribunali della nostra penisola contro la Germania, e lo Stato
tedesco viene condannato al risarcimento dei danni nei confronti di cittadini
italiani riconosciuti come vittime di crimini di guerra commessi dal terzo
Reich su suolo italiano.
La Repubblica
Federale di Germania si rivolge, quindi, alla Corte Internazionale di
Giustizia (CIG), sostenendo che disconoscere l’immunità dalla
giurisdizione civile nei procedimenti di richiesta di risarcimento del danno
per gravi violazioni del diritto umanitario sia contrario alle norme
consuetudinarie in materia.
3. La Corte
Internazionale di Giustizia.
La Corte
Internazionale di Giustizia (CIG)[5],
con una
maggioranza di 12 voti a 3, accoglie la
domanda tedesca: anche davanti alla
commissione di crimini contro l’umanità, allo Stato straniero che li ha
commessi, va comunque riconosciuta l’immunità dalla giurisdizione.
A questa conclusione
la Corte giunge operando questo ragionamento: è vero che le norme a tutela dei diritti umani sono norme
inderogabili[6]
che si collocano al vertice dell’ordinamento
internazionale e, dunque, sono gerarchicamente superiori a tutte le altre
norme… ma a norme della stessa natura. Nel caso de quo, dal momento che le
norme riguardanti la protezione di diritti fondamentali dell'individuo hanno
natura sostanziale, mentre la norma sull'immunità dagli Stati dalla
giurisdizione ha natura procedurale, tra queste non può essere operato nessun
criterio gerarchico e, pertanto, non si riscontra alcun contrasto tra norme.
Oltre
a ciò, precisa la Corte, allo stato,
non si rinvengono sufficienti elementi nella prassi internazionale per dedurre
l’esistenza di una deroga alla norma sull’immunità degli Stati dalla
giurisdizione civile degli altri Stati per atti iure imperii relativa alle
ipotesi di gravi violazioni di diritti umani.
Certo,
conclude il CIG, così si determina una lesione concreta e definitiva della
tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali dell’uomo, visto che non
esistono altri rimedi azionabili dalle vittime di tali gravi reati, quindi
individua, sul piano del diritto internazionale,
nell’apertura di un nuovo negoziato il solo strumento per definire la
questione.
Dunque
il CIG, riconosciuto che l’Italia ha violato
l’obbligo di rispettare l’immunità giurisdizionale degli stati, invita il
nostro paese ad adottare i provvedimenti necessari ad annullare tutti gli
effetti, ed efficacia, delle sentenze dei tribunali emesse in violazione
dell’immunità dello stato tedesco.
E
l’Italia, velocemente, ottempera alle richieste del CIG:
- Con
la legge la legge 14 gennaio 2013, n. 5 5
del 2013, all’art. 3, dispone la carenza di giurisdizione italiana
per i crimini di guerra commessi dal Terzo Reich per i
procedimenti in corso e la revocazione per le pronunce già passate in giudicato;
- La Corte di Cassazione muta il suo precedente orientamento: «la tesi inaugurata dalla Cass. n. 5044 del
2004 è rimasta isolata e non è stata convalidata dalla comunità internazionale
di cui la CIG è massima espressione, sicché il principio (…) non può essere portato
ad ulteriori applicazioni» (sentenze n. 32139 del 2012 e n. 4284 del 2013).
4.
Sembra finita, ed invece…
Sempre al Tribunale di Firenze viene
incardinata una nuova richiesta di risarcimento danni, contro la Repubblica
Federale Tedesca, da parte di tre cittadini italiani catturati dalle truppe
tedesche e deportati in Germania durante il secondo conflitto mondiale.
Stando a quanto statuito dal CIG, il
giudice dovrebbe dichiarare il suo difetto di giurisdizione, ed invece solleva
questione di legittimità costituzionale.
Il
giudice di Firenze non mette
in discussione la sentenza del CIG, cui riconosce una “competenza assoluta ed
esclusiva” quanto all’interpretazione delle norme di diritto internazionale ma,
nella sua ordinanza di rimessione, chiede alla Corte costituzionale di valutare
la compatibilità di tale interpretazione con gli artt. 2 e 24 della nostra Costituzione.
Infatti,
secondo il giudice fiorentino, la norma internazionale sull’immunità
giurisdizionale degli stati, impedendo l’accertamento giurisdizionale, e
l’eventuale condanna delle gravi violazioni dei diritti fondamentali subìte
dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità, contrasterebbe con un
principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale quale il diritto
al giudice (art. 24), congiuntamente al principio posto a tutela di diritti
fondamentali della persona (art. 2), e ricorda che, nel contrasto fra norme
internazionali immesse nell’ordinamento italiano mediante l’art. 10, primo
comma, Cost. e principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano,
devono essere questi ultimi a prevalere (teoria dei c.d. controlimiti).
5. Corte
Costituzionale, sentenza n. 238 del 2014.
Per
la Corte costituzionale la questione è fondata:
“Non v’è dubbio, ed è stato confermato a più
riprese da questa Corte, che i
principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili
della persona costituiscano un «limite all’ingresso […] delle norme
internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico
italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma della Costituzione»…
ed operino quali “controlimiti” all’ingresso delle norme dell’Unione europea …
oltre che come limiti all’ingresso delle norme di esecuzione dei Patti
Lateranensi e del Concordato … Essi rappresentano, in altri termini, gli
elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per
ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale…
Ripetutamente questa Corte ha osservato
che fra i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale vi è il diritto
di agire e di resistere in giudizio a difesa dei propri diritti riconosciuto
dall’art. 24 Cost., in breve il diritto al giudice. A maggior ragione, poi, ciò
vale quando il diritto in questione è fatto valere a tutela dei diritti
fondamentali della persona….
Né
è contestabile che il diritto al giudice ed a una tutela giurisdizionale
effettiva dei diritti inviolabili è sicuramente tra i grandi principi di
civiltà giuridica in ogni sistema democratico del nostro tempo…
L’immunità dello Stato straniero dalla
giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24 Cost. protegge
la funzione, non anche comportamenti che non attengono all’esercizio tipico
della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati
illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili, come riconosciuto, nel
caso in esame, dalla stessa CIG e, dinanzi ad essa, dalla RFG (supra, punto
3.1.)…
Pertanto “la norma internazionale alla quale il
nostro ordinamento si è conformato in virtù dell’art. 10, primo comma, Cost.
non comprende l’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad
azioni di danni derivanti da crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di
diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non
privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva”.
Con la conseguenza che:
- deve dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge di adattamento n. 848 del 1957, limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona;
- deve dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 5 del 2013… che impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati.
Dunque, gli Stati che compiono crimini di
guerra e/o violazioni di diritti umani in Italia non possono invocare
l’immunità dalla giurisdizione.
6. Questo è il
diritto, questi sono giuristi.
Questa
è una bella pagina di diritto. Una pagina in cui il diritto ha vinto perché un
giurista si è riappropriato della sua primaria funzione.
Perché,
è bene ricordarlo, è al giurista che è demandato l’importante compito di creare il
diritto, non al Legislatore.
Il Legislatore emana
sì una legge, ma questa, una volta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, entra
nel c.d. “laboratorio”, nel vero luogo deputato a creare il diritto. È lì
che si può, e si riesce, a valutare se la legge è efficace, se la tutela che
appresta è piena, o se vi sono lacune che si possono trasformare in pericolose
ingiustizie.
E sono coloro che
praticano la professione legale, ed applicano la legge al caso concreto, che
hanno il compito di verificare questo e, ove vi sia una lacuna, porre i
necessari correttivi. In altri termini, il
giurista deve rendere efficace la legge in ordine al diritto che questa vuole
tutelare.
Oltre a ciò, quando un
diritto non è tutelato, il giurista, attraverso gli strumenti che HA,
deve sollecitare, e finanche creare, tale tutela, non limitarsi a commentare le norme e le istituzioni
giuridiche esistenti.
Come evidenzia correttamente il prof Antonino Cassese:
“I giuristi che si battono per enunciare,
o far rispettare tali principi hanno una importanza fondamentale, perché i
principi hanno una loro importanza di per sé, hanno una loro vita autonoma,
possono non essere applicati anche per 50 anni e poi magari un giudice li
riscopre e li fa rivivere…i principi sono un po' come "i sei personaggi in
cerca di autore" di Pirandello: esistono (anche se solo virtualmente) e
cercano di incarnarsi, cercano un autore che li faccia diventare carne,
esistenza concreta”.
Ed il diritto, inteso nel senso che fu
di Giustiniano, mai come adesso ha bisogno di UOMINI (rectius: giuristi).
[1] Hominum causa omne jus constitutum est
[2] Natalino
Irti, Nichilismo giuridico, ed. Laterza
[3] Antonio
Cassese, L’esperienza del Male, Ed.
il Mulino, 2011, pg. 220
[4]
L’immunità degli Stati dalla giurisdizione, per effetto della quale uno Stato
non può essere convenuto in giudizio davanti al tribunale di un altro Stato, è
una delle norme più antiche del diritto internazionale, espressa con il noto
brocardo ‘par in parem non habet
iurisdictionem’.
Successivamente, con l’affermarsi a livello
internazionale della tutela dei diritti umani, alcuni giuristi hanno iniziato
ad avanzare dubbi sulla legittimità di applicare l’immunità giurisdizionale
agli stati che compiono crimini contro l’umanità, ed hanno elaborato alcune
teorie nel tentativo di configurare, per i casi più gravi, l’esistenza di una
deroga alla regola generale dell’immunità dello Stato della giurisdizione, tra
queste:
·
Rinuncia
implicita all’immunità: La ratifica di un trattato comporta un’implicita
rinuncia all’immunità in caso di violazione dei diritti garantiti dallo stesso;
·
Perdita
dell’immunità: Uno stato che commette azioni che violano i diritti umani si
colloca al di fuori del diritto e non può, di conseguenza invocare il diritto a
garanzia della propria immunità;
·
Gerarchia
delle fonti: le norme a tutela dei diritti umani sono norme cogenti (ossia
che appartengono allo jus cogens) e, pertanto, superiori gerarchicamente a
quelle sulle immunità;
·
Giurisdizione
universale: uno Stato ha la facoltà di reprimere fattispecie criminose
riconosciute di interesse universale dalla comunità internazionale
indipendentemente da dove queste abbiano avuto luogo.
[5] CIJ, Immunités Juridictionnelles de l’Etat,
Allemagne c. Italie, 3 febbraio 2012.
[6] Secondo la
definizione contenuta nell’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei
trattati del 1969, si tratta di norme imperative che poste a tutela di valori considerati
fondamentali sono accettate e riconosciute dalla comunità internazionale degli
Stati quali norme cui nessuna deroga è consentita e che possono essere
modificate solo da nuove norme di diritto internazionale generale della stessa
natura.
Belle pagine...di diritto...con le quali non possiamo che essere d'accordo....ma che da sole...un solo caso non alimenta serenità considerando le moltitudini che in quegli anni hanno subito lesioni riconducibili ai principi di tutela del bene supremo ovvero i diritti inalienabili della persona riconosciuti internazionalmente. Un procedimento cosi lungo non può affrontarlo chunque per gli oneri economici necessari ed è in questo punto che il diritto soffre della sua universalità pratica. Dunque certamente una bella pagina, ma insufficente; Oggi in Italia dove nemmeno l'istituto del gratuito patrocinio pone basi egualitarie tra chi ha disponibilità economiche e chi non ne possiede per difendere e lottare per un diritto. Walter Petese http://www.xleuca.it
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